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Operatività del registro dei titolari effettivi: siamo infine ad un punto di svolta?

Operatività del registro dei titolari effettivi: siamo infine ad un punto di svolta?
Il 21 maggio 2026 la Corte di Giustizia dell'Unione europea (la “CGUE”) si è finalmente pronunciata sull’annosa controversia sorta da due rinvii pregiudiziali sollevati dal Consiglio di Stato in materia di accesso al registro dei titolari effettivi (il “Registro”), controversia che aveva inter alia causato la mancata messa in opera del Registro. La questione traeva origine dai ricorsi promossi da diverse società fiduciarie italiane avverso le norme di recepimento della direttiva (UE) 2015/849 (la “AMLD4”), come modificata dalla direttiva (UE) 2018/843 (la “AMLD5” e, congiuntamente alla AMLD4, la “AMLD”). I ricorrenti ritenevano illegittimo l’assoggettamento dei “mandati fiduciari” agli obblighi di trasparenza in materia di titolarità effettiva, analogamente a quanto previsto per i trust. 

La CGUE ha respinto la tesi dei ricorrenti, pur con alcune fondamentali precisazioni e una parziale censura della normativa italiana di recepimento, rappresentata dal d.lgs. 231/2007 (il “Decreto AML”). 

Il presente contributo si soffermerà su due aspetti in particolare: (i) il perimetro della nozione di “istituti giuridici affini ai trust”; e (ii) la portata del concetto di “interesse giuridico rilevante e differenziato”. 

L’equiparazione dei mandati fiduciari ai trust 

Com’è noto, la disciplina antiriciclaggio europea impone ai trust ed agli “istituti giuridici affini” (o “similar legal arrangement” nella versione originale in inglese) l’obbligo di comunicare a un registro pubblico il titolare effettivo. Con la sentenza in commento la CGUE ha confermato la riconducibilità del mandato fiduciario nella categoria degli “istituti giuridici affini ai trust”, chiarendo che tale nozione non deve essere definita in modo restrittivo. In particolare, dalla sentenza emerge che: 

  • la notifica effettuata dagli Stati Membri ai sensi dell’art. 31, par. 10, AMLD non ha valenza normativa ma meramente ricognitiva circa le categorie di entità ricomprese nella nozione di trust ovvero di istituti giuridici affini; 
  • la portata dei concetti di “trust” e di “istituto giuridico affine” deve essere determinata dando risalto al contesto in cui sono abitualmente usati e al senso comune che hanno assunto; e 
  • il perimetro del concetto di “istituto giuridico affine” deve essere valorizzato alla stregua del principio di “prevalenza della sostanza sulla forma”: devono essere classificate come tali tutte le operazioni che si contraddistinguono in base alle loro caratteristiche specifiche, a prescindere dalla qualificazione normativa. 

Applicando tali principi al mandato fiduciario italiano, la CGUE ha valorizzato lo schema per cui la società fiduciaria intesta a proprio nome beni appartenenti ad un altro soggetto e li amministra per conto di quest’ultimo. Tale meccanismo crea un effetto di interposizione che consente di nascondere l’identità del fiduciante, esattamente come avviene tramite un trust, ponendo quindi tematiche di trasparenza rilevanti ai fini antiriciclaggio. 

La CGUE ha poi ritenuto irrilevante il fatto che l’intestazione fiduciaria avviene senza trasferimento di proprietà, non costituendo tale trasferimento una condizione necessaria per la qualifica di “istituti giuridici affini ai trust” ai sensi dell’art. 31, par. 1, della AMLD. 

Si attendono comunque le determinazioni del giudice del rinvio italiano, chiamato ad applicare nel caso di specie i principi espressi dalla CGUE. 

I soggetti legittimati ad accedere ai dati del titolare effettivo 

La sentenza si innesta su un regime normativo di recente modificato proprio in relazione alla platea di soggetti legittimati ad accedere al Registro. Risale infatti a dicembre 2025 il recepimento dell’Articolo 74 della direttiva 2024/1640 (la “AMLD 6”), con il quale l’accesso al Registro è stato limitato ai soli soggetti privati titolari di un “interesse giuridico rilevante e differenziato”. Per un approfondimento sul punto si rinvia alla nostra precedente pubblicazione: Registro dei titolari effettivi: entrano in vigore le nuove regole di accesso

Sul tema del legittimo interesse, la CGUE ha affrontato due questioni, una di diritto europeo e l’altra di diritto italiano: 

  • in merito alla prima, ha chiarito che l’art. 31, par. 4, primo comma, lett. c) della AMLD non lede i diritti di cui agli artt. 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell’UE, poiché l’ingerenza in tali diritti: (i) è necessaria a salvaguardare interessi generali; (ii) è limitata a quanto strettamente necessario; (iii) è “considerevolmente meno grave” rispetto a un accesso indiscriminato al Registro; 
  • in merito alla seconda, ha rilevato che il concetto di “interesse giuridico rilevante e differenziato” introdotto dal legislatore italiano all’art. 21, comma 2, lett. f) del Decreto AML non contrasta con l’art. 31, par. 4, della AMLD. Secondo la CGUE, il legislatore italiano ha realizzato un giusto equilibrio tra la prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo e i diritti tutelati dagli articoli 7 ed 8 della Carta dei diritti fondamentali dell’UE. 

Le censure della Sentenza circa l’assenza di una tutela d’urgenza nel sistema italiano 

Pur riconoscendo la sostanziale conformità della normativa italiana a quella europea, la CGUE ha censurato l’ordinamento italiano in merito alla deroga all’accesso al Registro nei casi di rischio eccezionale per il titolare effettivo, di cui all’art. 31, par. 7-bis, dell’AMLD. 

In particolare, pur ritenendo compatibile con il diritto UE il modello che attribuisce alla Camera di Commercio il compito di concedere le deroghe, la CGUE ha censurato l’assenza di una tutela cautelare per la società e/o il titolare effettivo nel caso in cui venga accolta una richiesta di accesso ai dati negando la deroga per rischio eccezionale. 

Il problema non risiede nell’assenza di tutela in sé (la Camera di Commercio può rigettare una richiesta di accesso), bensì nella mancanza di misure cautelari che consentano di sospendere la comunicazione dei dati al richiedente nel caso in cui la Camera di Commercio neghi la deroga. In assenza di tale facoltà, l’eventuale intervento del giudice amministrativo rischia di perdere incisività: l’ostensione dei dati, una volta effettuata, produce un pregiudizio definitivo alla riservatezza del titolare effettivo che nessun provvedimento ex-post potrebbe ripristinare. 

Le prossime evoluzioni attese della norma 

Resta ancora incerto l’impatto che la sentenza avrà sulla messa in opera del Registro, al momento ancora sospesa. 

Ci si chiede se il legislatore italiano interverrà a breve con un provvedimento di secondo livello per recepire le censure sulla tutela giurisdizionale e avviare subito l’operatività del Registro, o se invece si dovrà attendere l’integrale recepimento della AMLD6. 

Il dilemma non è privo di conseguenze: qualora si decidesse di (ri)avviare subito il Registro, diverse categorie di destinatari sarebbero tenute a comunicare a stretto giro i dati relativi alla propria titolarità effettiva. 

Quanto alle tempistiche per l’allineamento alla AMLD6, la bozza di decreto di recepimento è stata approvata in via preliminare dal Consiglio dei Ministri, con un termine di recepimento fissato al 10 luglio 2026. 

Nella versione ad oggi disponibile, lo schema interviene sul Decreto AML introducendo un corpus normativo autonomo per riorganizzare la disciplina della tenuta e dell’accesso al Registro. In particolare, è previsto un sistema di accesso graduato e proporzionato, articolato in funzione dello status del richiedente: (i) accesso immediato e libero per le autorità competenti; (ii) accesso tempestivo per i soggetti obbligati, limitato a quanto necessario per l’adeguata verifica; (iii) accesso condizionato a un legittimo interesse qualificato e differenziato per gli altri soggetti privati, al netto di deroghe ed eccezioni. 

Resta però ancora da capire quali saranno i passi che il legislatore intenderà compiere per mettere finalmente in opera il Registro. 

* Giuseppe Asero (Legal Intern) ha collaborato alla stesura di questo articolo.