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Abolito il tetto delle sei mensilità per i licenziamenti illegittimi nelle piccole imprese per i rapporti post Jobs Act

Abolito il tetto delle sei mensilità per i licenziamenti illegittimi nelle piccole imprese per i rapporti post Jobs Act
In data 21 luglio 2025, la Corte Costituzionale, con Sentenza n. 118/2025, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 9, comma 1, del D.lgs. 23/2015.

Con tale pronuncia, la Corte ha eliminato il rigido tetto massimo di sei mensilità previsto per l’indennità spettante ai lavoratori illegittimamente licenziati nelle piccole imprese, consentendo così una valutazione più equa e personalizzata del danno subito. D’ora in poi, dunque, anche i lavoratori delle aziende con meno di 15 dipendenti potranno beneficiare di una tutela risarcitoria ritenuta più adeguata, con un range di indennizzo che potrà arrivare fino a 18 mensilità, in linea con i principi costituzionali di uguaglianza e di effettività della tutela dei diritti.

Background

Il D.lgs. 23/2015, attuativo del Jobs Act, applicato esclusivamente ai rapporti di lavoro instaurati dopo la data del 7 marzo 2015, all’art. 9, comma 1, prevedeva che, nei casi di licenziamento illegittimo intimato da un datore di lavoro con meno di 15 dipendenti per unità produttiva o 60 complessivi sul territorio nazionale, l’indennità spettante al lavoratore fosse dimezzata rispetto a quella prevista per le imprese sopra tale soglia (ovvero, al di là delle ipotesi di reintegrazione, il pagamento di una indennità compresa tra 6 e 36 mensilità) e che, in ogni caso, non potesse superare il limite massimo di sei mensilità dell’ultima retribuzione utile per il calcolo del TFR. Tale tetto massimo di sei mensilità è stato colpito dalla censura di incostituzionalità della Consulta che era già intervenuta, in precedenza, demolendo altre previsioni del Jobs Act.

Una decisione rivoluzionaria

Il Giudice del Lavoro di Livorno, nell’ambito di una controversia relativa all’impugnazione di un licenziamento, aveva quindi sollevato una questione di legittimità costituzionale in merito alle previsioni di cui all’art. 9, comma 1, del D.lgs. 23/2015.

La Corte Costituzionale ha accolto parzialmente la questione sollevata, dichiarando incostituzionale il limite massimo dell’indennità, in quanto impedisce al giudice di modulare il risarcimento in base alla gravità del caso concreto, ledendo il principio di adeguatezza del risarcimento e del diritto alla tutela effettiva della dignità del lavoratore e dal principio di uguaglianza. La Corte ha, invece, ritenuto legittimo il criterio del dimezzamento dell’indennità rispetto a quanto previsto per le imprese di maggiori dimensioni, purché inserito in una fascia sufficientemente ampia da permettere una valutazione personalizzata caso per caso. La Corte si è pronunciata anche sul criterio quantitativo consistente nel numero di dipendenti, auspicando l’inclusione di ulteriori criteri di calcolo dell’indennizzo, come ad esempio, fatturato e bilancio, criteri più in linea con la normativa europea.

Le principali implicazioni della sentenza

In concreto, questa pronuncia lascia immutati i criteri di determinazione dell’indennità da licenziamento illegittimo per le imprese di maggiori dimensioni mentre, per le piccole imprese fino a 15 dipendenti, ferma restando la regola del dimezzamento delle mensilità, si passa adesso ad un range più ampio, con una indennità compresa tra un minimo di 3 e un massimo di 18 mensilità, rispetto al precedente limite massimo di 6 mensilità.

Questa decisione segna un cambio di paradigma nella disciplina dei licenziamenti, superando una disparità storica – che aveva superato, nei decenni, numerose censure costituzionali e, da ultimo, referendarie -  aprendo la strada a criteri di calcolo dell’indennità più articolati e, in teoria, rispondenti alla reale situazione economica delle imprese. Peraltro, tale decisione, sebbene non colpisca formalmente i rapporti regolati dalla disciplina previgente al Jobs Act (ovvero, quelli instaurati prima del 7 marzo 2015), non potrà non avere delle ripercussioni anche su questi.

 

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