Il Decreto recepisce in Italia la Direttiva (UE) 2024/1619 (la CRD VI) e allinea il quadro normativo nazionale al Regolamento (UE) 2024/1624 (ossia, il CRR III), modificando il Testo Unico Bancario (TUB) e il Testo Unico della Finanza (TUF).
La riforma ridefinisce il quadro applicabile alle succursali/filiazioni di banche di paesi terzi, alla vigilanza consolidata dei gruppi e all'esecuzione di determinate operazioni societarie, incluse, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le fusioni e le scissioni, che coinvolgono banche (e/o (M)FHC, come definite di seguito) costituite in Italia.
Di seguito riportiamo una breve descrizione delle principali modifiche introdotte dal Decreto e dell'introduzione dei regimi transitori. La presente pubblicazione sarà seguita da una serie di approfondimenti, ciascuno dedicato a uno dei principali regimi descritti di seguito.
Principali modifiche del Decreto
Succursali di banche di paesi terzi (TCB)
La modifica principale (e più onerosa dal punto di vista delle entità interessate) introdotta dal Decreto è l'introduzione del cosiddetto "requisito di costituzione di una succursale" (i.e. “local branch requirement”) che, alla scadenza del regime transitorio, si applicherà alle imprese non europee che svolgono determinate attività e servizi "core banking" verso clienti basati in Italia.
In particolare, il nuovo articolo 14-bis del TUB prevede ora che le imprese non UE che intendono svolgere i seguenti servizi bancari “core”: (i) raccolta di depositi e altri fondi rimborsabili; (ii) concessione di prestiti; e (iii) rilascio garanzie e impegni di firma (congiuntamente, i Servizi Bancari Fondamentali) - sono tenute a costituire una succursale locale (o, in determinati casi, una filiazione) nel territorio italiano, salvo che non si applichi un'esenzione.
Sebbene il regime nazionale previsto dal Decreto sia sostanzialmente in linea con quello previsto dagli articoli 21c e 47 e seguenti della CRD VI, il legislatore italiano ha comunque esercitato alcune discrezionalità nazionali che si discostano in parte dal quadro europeo armonizzato.
In particolare, vale la pena menzionare preliminarmente che:
(i) la possibilità di avvalersi sulle esenzioni intragruppo e intra-bancaria è comunque soggetta ad un obbligo di preventiva comunicazione alla Banca d'Italia. Sebbene non si tratti propriamente di una procedura di approvazione preventiva rigorosa, l'autorità di regolamentazione italiana ha il potere di impedire all'ente notificante di avviare o continuare la prestazione dei Servizi Bancari Fondamentali nel caso in cui non siano soddisfatti determinati requisiti (si noti che tali requisiti dovranno essere individuati dalla Banca d'Italia con provvedimenti di secondo livello, ancora da pubblicare);
(ii) il Decreto sembra non aver recepito formalmente l'esenzione MiFID, poiché l'articolo 14-bis del TUB si limita a fare riferimento al TUF (che stabilisce il regime vigente per la prestazione di servizi MiFID in Italia da parte, inter alia, di imprese di paesi terzi). Non è quindi del tutto chiaro come tale esenzione si applicherà effettivamente alle imprese di paesi terzi che intendono prestare Servizi Bancari Fondamentali qualificabili come servizi accessori ai servizi di investimento MiFID. Sulla base della formulazione letterale del Decreto, sembra che sarà comunque necessaria un'autorizzazione ai sensi del TUF per prestare servizi e attività di investimento (e le relative condizioni di idoneità) in Italia (previa valutazione caso per caso);
(iii) la prestazione transfrontaliera di servizi e attività bancarie diverse da quelle qualificabili come Servizi Bancari Fondamentali da parte di imprese di paesi terzi rimane soggetta all'obbligo di preventiva notifica alla Banca d'Italia, ma non è più richiesta una formale autorizzazione preventiva. Ciononostante, la Banca d'Italia ha la facoltà di impedire all'ente notificante di avviare o proseguire la prestazione dei servizi in questione qualora non siano soddisfatte determinate condizioni e requisiti (si noti che tali requisiti dovranno essere individuati dalla Banca d'Italia con provvedimenti di secondo livello, ancora da pubblicare); e
(iv) il Decreto introduce infine (ai sensi dell'articolo 14-bis del TUB) l'esenzione da reverse solicitation, ma non procede all'identificazione di eventuali ulteriori criteri di ammissibilità da prendere in considerazione per delimitare l'ambito di applicazione dell'esenzione in questione.
La Banca d'Italia è stata incaricata di emanare regolamenti e atti di secondo livello per dare ulteriore attuazione alle disposizioni di cui all'articolo 14-bis del TUB al fine di determinare, tra l'altro, i requisiti che le imprese di paesi terzi devono soddisfare per avvalersi delle esenzioni intra-bancaria e intra-gruppo e anche per operare in Italia su base transfrontaliera (ove possibile), nonché i criteri da prendere in considerazione per valutare la possibilità di avvalersi dell'esenzione dalla reverse solicitation.
In materia di grandfathering, il Decreto prevede un regime a beneficio dei contratti preesistenti (stipulati fino all'11 luglio 2026) relativi ai Servizi Bancari Fondamentali, ma chiarisce che le imprese di paesi terzi non possono novarli o rinnovarli. Contrariamente alla CRD VI, i diritti dei clienti non sono espressamente menzionati e ulteriori restrizioni si applicano ai contratti preesistenti a tempo indeterminato che devono essere risolti otrasferiti ad altri intermediari autorizzati entro il 10 gennaio 2028 (a meno che non si applichi l'esenzione da reverse solicitation).
Per le succursali italiane di imprese di paesi terzi operative in Italia, la possibilità di avvalersi del regime di grandfathering è subordinata alla presentazione da parte della relativa succursale italiana di una domanda di autorizzazione "aggiornata" entro l'11 gennaio 2027 alla Banca d'Italia.
Come osservazione finale, è anche importante notare che, secondo la posizione storicamente assunta dalla Banca d'Italia, l'emissione e il collocamento di titoli di debito in Italia da parte di enti creditizi sono considerate attività di raccolta di depositi e sono quindi attualmente soggette all'autorizzazione preventiva della Banca d'Italia (o ai requisiti di passaporto, a seconda dei casi). Il Decreto non si pronuncia in merito e non include un'esenzione specifica di cui l'emissione di titoli di debito potrebbe beneficiare per non rientrare nell'ambito di applicazione del requisito della succursale locale.
Requisiti di idoneità
Il Decreto ridefinisce sostanzialmente i requisiti di idoneità applicabili alle banche (e ad altri intermediari regolamentati), attualmente stabiliti dall'articolo 26 del TUB.
In particolare, al fine di garantire il pieno allineamento con le modifiche introdotte dalla CRD VI a livello europeo, il Decreto:
(i) introduce un riferimento all'"indipendenza di giudizio" tra i requisiti che gli esponenti aziendali devono possedere in ogni momento per svolgere il loro ruolo;
(ii) esercita la discrezionalità concessa dalla CRD VI e, in caso di rinnovo della maggioranza dei membri degli organi di amministrazione e controllo, consente che la valutazione dell'idoneità abbia luogo dopo che i membri neo-nominati hanno assunto la loro carica;
(iii) prevede che la Banca d'Italia abbia l'autorità di valutare in modo indipendente l'idoneità degli esponenti e dei responsabili delle principali funzioni aziendali per banche di maggiore rilevanza. Le soglie di rilevanza per tale valutazione saranno individuate con decreto di secondo livello che sarà adottato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.
Il Decreto estende quindi l'applicabilità dei requisiti di cui sopra anche agli intermediari regolamentati non bancari (comprese le società di investimento italiane (SIM) e le società di gestione del risparmio italiane (e, in una certa misura, alle società di partecipazione finanziaria e alle società di partecipazione finanziaria mista (M)FHCs).
Fusioni e scissioni
Indipendentemente dalle soglie di rilevanza o dall'entità delle operazioni in questione, le fusioni e le scissioni sono soggette alla preventiva autorizzazione della Banca d'Italia nei seguenti casi:
(i) l'entità incorporante è una banca o una (M)FHC con sede legale in Italia, in caso di fusione; e/o
(ii) l'entità scissa è una banca o una (M)FHC con sede legale in Italia, in caso di scissione.
L'articolo 57 del TUB, modificato dal Decreto, stabilisce i criteri di valutazione per il rilascio (o il diniego) dell'autorizzazione in conformità con i requisiti stabiliti a livello europeo dalla CRD VI. Contrariamente all'approccio seguito dal legislatore europeo , il Decreto non identifica direttamente gli scenari in cui non è richiesta un'approvazione preventiva né il termine regolamentare per completare la valutazione (o per presentare ulteriori/più dettagliate informazioni). La procedura regolamentare a cui saranno sottoposte le banche e/o le (M)FHC sarà disciplinata da atti e regolamenti di secondo livello che la Banca d'Italia è stata delegata ad emanare.
Acquisizione o cessione di partecipazioni rilevanti
Il Decreto introduce un nuovo obbligo di autorizzazione preventiva o di notifica rispettivamente per l'acquisizione e la cessione da parte delle banche e delle (M)FHC di "partecipazioni rilevanti". A differenza della CRD VI, il Decreto (in particolare il nuovo articolo 57-bis TUB) non definisce il significato di "partecipazione rilevante" né stabilisce le soglie che determinano l'obbligo di approvazione preventiva (o di notifica). Tra le altre cose, la Banca d'Italia è incaricata di emanare un regolamento di secondo livello che identifichi le soglie di rilevanza per l'applicazione del regime in questione, disciplini i termini e gli aspetti principali della procedura regolamentare che le entità interessate devono intraprendere e garantisca un adeguato livello di coordinamento con altri regimi regolamentari già in vigore (ad esempio, quello relativo alle partecipazioni qualificate).
Le soglie che determinano l'obbligo di approvazione preventiva (o di notifica) possono essere superate su base individuale o consolidata. In quest'ultimo caso, la Banca d'Italia consulta e decide di concedere (o negare) l'autorizzazione preventiva in coordinamento e cooperazione con l'autorità europea competente ad esercitare la vigilanza consolidata (se diversa).
Analogamente all'approccio seguito per il regime delle partecipazioni qualificate, i diritti di voto (o simili) connessi alle partecipazioni rilevanti acquisite/detenute in violazione dei requisiti di approvazione preventiva non possono essere esercitati e la Banca d'Italia può imporre la cessione delle partecipazioni rilevanti in questione entro un termine prestabilito.
Trasferimento rilevante di attività e passività
Le banche italiane e le (M)FHC sono tenute a notificare preventivamente per iscritto alla Banca d'Italia qualsiasi trasferimento significativo di attività o passività che intendono effettuare. Il nuovo articolo 58-bis del TUB non specifica i criteri da utilizzare per valutare se un trasferimento di attività o passività sia da considerarsi "significativo" né riporta in Italia le esenzioni da tale obbligo di notifica previste a livello europeo.
Come per l'approccio adottato anche in relazione alle fusioni e alle scissioni e alle partecipazioni rilevanti, il regime integrale relativo al trasferimento rilevante sarà previsto dalla normativa di secondo livello che la Banca d'Italia è delegata ad emanare in materia.
Ciò nonostante, al fine di evitare disallineamenti normativi e condizioni di disparità, il Decreto modifica il trattamento normativo applicabile alle cessioni di rapporti giuridici in blocco. In particolare, il Decreto:
(i) abroga la procedura di autorizzazione preventiva precedentemente prevista dall'articolo 58 del TUB in relazione a determinate cessioni di rapporti giuridici in blocco; e
(ii) prevede chiaramente che, nel caso in cui una cessione di rapporti giuridici in blocco comporti anche una cessione significativa di attività e passività, l'operazione in questione sarà soggetta a entrambi i regimi normativi, rispettivamente di cui agli articoli 58 e 58-bis del TUB.
Vigilanza di gruppo e perimetro di consolidamento
In termini di vigilanza consolidata di gruppo, il nuovo articolo 60-ter del TUB consente ora alle (M)FHC, che sono state esentate dall'obbligo di agire come società madre, di essere escluse anche dal perimetro di consolidamento prudenziale del gruppo, a condizione che siano soddisfatte determinate condizioni e requisiti. Una volta concessa la relativa autorizzazione, i requisiti prudenziali saranno quindi calcolati a livello dell'entità controllata designata come società madre.
Il Decreto chiarisce inoltre che una (M)FHC intermedia può essere designata come responsabile per il rispetto dei requisiti legali e regolamentari applicabili su base consolidata.
I regimi transitori
Il decreto è entrato in vigore il 9 gennaio 2026, ma prevede i seguenti regimi transitori:
(i) le modifiche introdotte in relazione a: (i) fusioni e scissioni; (ii) acquisizione e cessione di partecipazioni rilevanti; (iii) trasferimento rilevante di attività e passività; (iv) trattamento normativo delle (M)FHC; e (v) requisiti di adeguatezza e onorabilità, entreranno in vigore a seguito dell'adozione dei relativi atti e regolamenti di secondo livello da parte della Banca d'Italia. Pertanto, alla data della presente pubblicazione, non è possibile prevedere quando termineranno i regimi transitori relativi a tali materie; e
(ii) le modifiche introdotte in materia di regime delle succursali di paesi terzi entreranno in vigore l'11 gennaio 2027. Ciononostante, a partire dall'11 gennaio 2027, le imprese non UE potranno continuare a svolgere, su base transfrontaliera, tutte le attività strettamente necessarie all'esecuzione/adempimento dei contratti relativi ai Servizi Bancari Fondamentali stipulati prima dell'11 luglio 2026 (senza possibilità di novare o rinnovare tali accordi).