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Decreto attuativo AIFMD2: cosa cambia per i fondi di credito in Italia

Decreto attuativo AIFMD2: cosa cambia per i fondi di credito in Italia
In data 27 marzo 2026 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legislativo (il Decreto) di recepimento della Direttiva (UE) 2024/927 (c.d. AIFMD2) che apporta modifiche significative al Testo Unico della Finanza in materia di gestori di fondi di investimento alternativi (GEFIA) armonizzando le regole applicabili ai fondi che concedono prestiti. Le nuove disposizioni saranno applicabili a decorrere dal 16 aprile 2026, con l’obbligo per Banca d’Italia e Consob di adottare le disposizioni attuative entro il 16 ottobre 2026. 

Le principali novità includono: la liberalizzazione per i FIA UE di credito, l’apertura ai prestiti ai consumatori, nuovi limiti di leva differenziati, l’obbligo di risk retention e l’ampliamento delle attività consentite alle SGR.

Sintesi delle principali novità

  • Nuova definizione di “FIA di credito”: comprende i fondi che erogano crediti direttamente o acquisiscono crediti sul mercato secondario, con esclusione dei fondi che acquisiscono crediti occasionalmente o a fini strumentali.
  • Liberalizzazione per i FIA UE di credito.
  • Introduzione di nuovi limiti applicabili ai FIA di credito (tra cui limiti di leva e limiti di esposizione).
  • Obbligo di risk retention e divieto di strategie originate-to-distribute per i FIA di credito.
  • Apertura ai prestiti ai consumatori.
  • Ampliamento delle attività delle SGR.

Nuova definizione di FIA di credito

Il Decreto introduce per la prima volta una definizione armonizzata di “FIA di credito” (“FIA concedente prestiti” ai sensi della AIFMD2), identificando come tale un FIA che: (i) ha una strategia di investimento che consiste principalmente nell’investire in crediti, oppure (ii) detiene in portafoglio crediti aventi un valore nozionale che rappresenta almeno il 50 per cento del suo valore patrimoniale netto. 

L’attività di “investimento in crediti” viene definita in modo ampio. In particolare, nel recepimento italiano della AIFMD2 (che si riferisce unicamente alla “concessione di prestiti”), tale nozione comprende la concessione di finanziamenti “sotto qualsiasi forma”, incluso l’acquisto di crediti, svolta direttamente dal FIA o indirettamente anche attraverso società veicolo, quando il GEFIA o il FIA partecipano alla strutturazione del prestito. 

In termini pratici, ciò significa che le strutture di private credit che si avvalgono di società veicolo (SPV) per l’erogazione dei finanziamenti rientrano espressamente nel perimetro della normativa AIFMD2, a condizione che il GEFIA o il FIA partecipino alla strutturazione del prestito. 

FIA UE che investono in crediti in Italia

Il Decreto semplifica il regime applicabile ai FIA UE di credito che intendono investire in crediti in Italia. 

Nel regime previgente, tali FIA erano tenuti a effettuare una comunicazione preventiva alla Banca d’Italia, che innestava un procedimento, nei fatti, autorizzativo, nell’ambito del quale l’Autorità poteva vietare l’avvio dell’operatività qualora il FIA UE di credito non rispettasse specifici requisiti.

Il nuovo regime elimina tale procedura autorizzativa implicita. I GEFIA sono ora tenuti unicamente a informare la Banca d’Italia all’avvio dell’operatività.

Nuovi limiti per i FIA di credito

Limite di leva finanziaria

Sono introdotti limiti di leva finanziaria differenziati: fino al 175 per cento per i FIA aperti e fino al 300 per cento per i FIA chiusi. Entrambe le soglie risultano più elevate rispetto al limite del 150 per cento previsto dalla normativa italiana previgente. L’innalzamento rappresenta un’opportunità per strutturare operazioni con un maggiore ricorso all’indebitamento rispetto al regime previgente, con la distinzione tra FIA aperti e chiusi che assume rilevanza strategica nella fase di strutturazione del fondo.

Limite di esposizione verso controparti finanziarie 

La AIFMD2 impone un limite pari al 20 per cento del capitale del FIA quando il prenditore è un istituto finanziario o un altro FIA (da soddisfare dopo un iniziale periodo di ramp-up). Tale previsione, finalizzata a contenere il rischio di interconnessione sistemica, non è espressamente recepita nel Decreto, ed è ragionevole attendersi che il limite venga introdotto con la disciplina regolamentare di secondo livello da parte della Banca d’Italia. L’applicazione di tale limite – se applicata alla lettera - solleva significative criticità per il mercato italiano, avuto particolare riguardo al mondo del credito immobiliare, dove una quota rilevante delle operazioni vede come prenditori FIA italiani immobiliari. 

Alla luce della ratio sottesa alla norma, volta a prevenire, come detto, rischi sistemici derivanti dall’interconnessione tra intermediari finanziari, appare auspicabile un’interpretazione maggiormente mirata del suo ambito applicativo, escludendo dal relativo perimetro quei FIA immobiliari che – al pari di un veicolo societario immobiliare – hanno come unico scopo la detenzione di un bene immobiliare e non intraprendono ulteriori attività finanziarie, così escludendo in radice qualsivoglia rischio sistemico.

Divieto della strategia originate-to-distribute e obbligo di risk retention

È vietata la costituzione di FIA di credito la cui strategia consista nell’investire in crediti con la sola finalità di cederli o trasferirli a terzi (c.d. strategia originate-to-distribute). Nel caso in cui parte dei crediti in portafoglio sia ceduta o trasferita a terzi, il FIA è tenuto a mantenere almeno il 5 per cento del valore nozionale dei crediti ceduti (risk retention). Tali previsioni rispondono all’esigenza di prevenire fenomeni di moral hazard

Forma dei FIA di credito: introduzione della forma aperta (o semi-aperta) al ricorrere di determinate condizioni

Il Decreto consente l’istituzione di FIA di credito italiani in forma aperta (o semi-aperta), a condizione che il GEFIA dimostri all’autorità di vigilanza competente (in Italia, alla Banca d’Italia) la compatibilità del sistema di gestione del rischio di liquidità con la strategia di investimento e la politica di rimborso del FIA. Per i FIA aperti, i GEFIA devono selezionare almeno due strumenti di gestione della liquidità tra quelli previsti dalla direttiva (quali, ad esempio, finestre di rimborso predeterminate, commissioni di rimborso, prelievi anti-diluizione, side pockets). 

Apertura ai prestiti ai consumatori

Una delle novità più rilevanti del Decreto riguarda la soppressione del divieto per i FIA di credito di concedere prestiti ai consumatori. La direttiva europea consentiva agli Stati membri di mantenere tale limitazione, ma l’Italia ha scelto un approccio di piena apertura del mercato del credito al consumo agli operatori non bancari. L’obiettivo dichiarato è diversificare l’offerta del credito, aumentare la liquidità disponibile e potenzialmente ridurre i costi per i consumatori. 

Questa apertura riveste particolare rilevanza pratica per i gestori di FIA di credito. Da un lato, si apre così un nuovo segmento di mercato finora precluso agli operatori non bancari, consentendo ai FIA di credito di diversificare le proprie strategie di investimento e di accedere a una platea di prenditori significativamente più ampia. Dall’altro lato, i GEFIA che intendano operare in questo segmento dovranno dotarsi di competenze specifiche in materia di valutazione del merito creditizio dei consumatori e garantire il rispetto delle normative a tutela del consumatore, incluse le disposizioni del Testo Unico Bancario.

Ampliamento delle attività esercitabili dalle SGR 

Il Decreto amplia significativamente il perimetro delle attività che le SGR possono svolgere, includendo: 

(i) la concessione di finanziamenti per conto dei FIA gestiti;
(ii) la gestione di crediti nei confronti dei FIA gestiti e la prestazione del servizio di gestione di crediti in sofferenza;
(iii) servizi per le società veicolo di cartolarizzazione;
(iv) l’amministrazione di indici di riferimento (benchmark);
(v) la prestazione a terze parti di funzioni o attività già svolte dalla SGR in relazione ai FIA gestiti, a condizione che i potenziali conflitti di interesse siano adeguatamente gestiti.

Sul piano pratico, tale ampliamento segna un’evoluzione significativa del modello di business delle SGR italiane, consentendo alle SGR di operare come fornitori di servizi specializzati per altri operatori di mercato (ad esempio analisi del credito, valutazione degli asset, monitoraggio del portafoglio) e posizionarsi come potenziali servicer nel mercato dei NPL e delle cartolarizzazioni.

Regime transitorio

Il Decreto non contiene disposizioni specifiche sul regime transitorio in linea con la Direttiva AIFMD 2; quest’ultima, al contrario, prevede un articolato sistema di grandfathering che distingue tra diverse situazioni, di seguito sintetizzate.

(a) FIA di credito già esistenti al 15 aprile 2024 che non hanno raccolto nuovo capitale: le nuove regole in materia di risk retention, il divieto di originate-to-distribute, i limiti di leva e il limite di esposizione non si applicano fintanto che il FIA di credito non accetti nuovi impegni dagli investitori per l’erogazione di nuovi prestiti. 
(b) FIA di credito già esistenti al 15 aprile 2024 che hanno accettato nuovi impegni dopo tale data: le disposizioni in materia di risk retention, il divieto di originate-to-distribute, i limiti di leva e il limite di esposizione si applicano limitatamente ai nuovi prestiti originati a valere sui nuovi impegni. Tali FIA di credito devono adeguarsi al limite di concentrazione e leva entro il 16 aprile 2029.
(c) FIA di credito costituiti dopo il 15 aprile 2024 e prima del 16 aprile 2026: si applicano integralmente tutte le nuove disposizioni a decorrere dal 16 aprile 2026. 
È previsto un periodo di ramp-up esclusivamente per il limite di esposizione del 20% verso singoli prenditori del settore finanziario. Tale limite si applica a partire dalla data più lontana tra: (i) la data specificata nel regolamento del FIA di credito o nel prospetto, che non può essere successiva a 24 mesi dal primo closing; e (ii) il 16 aprile 2026. La Direttiva prevede inoltre che, in circostanze eccezionali, le autorità competenti del GEFIA possano approvare un’estensione di tale periodo di ramp-up fino a ulteriori 12 mesi, previa presentazione di un piano debitamente giustificato.
(d) FIA di credito costituiti a partire dal 16 aprile 2026: i FIA di credito costituiti a partire dal 16 aprile 2026 sono integralmente soggetti alle nuove regole sin dalla loro costituzione, senza beneficiare di alcun regime transitorio fermo restando il periodo di ramp-up (di 24 mesi a partire dal primo closing) per il soddisfacimento del limite di esposizione del 20% verso prenditori del settore finanziario. Anche in questo caso, la Direttiva consente un’estensione del periodo di ramp-up di ulteriori 12 mesi, previo accordo con le autorità di vigilanza competenti, in circostanze eccezionali e sulla base di un piano debitamente giustificato.

L’assenza di una disciplina transitoria espressa nel Decreto solleva qualche interrogativo circa le modalità di applicazione del regime di grandfathering europeo. Tuttavia, è ragionevole ritenere che il regime transitorio (di per sé sufficientemente specifico e dettagliato) previsto dalla Direttiva trovi automatica applicazione ai FIA di credito italiani.

Considerazioni conclusive

Il Decreto ridefinisce il perimetro operativo dei FIA di credito in Italia in un momento particolarmente rilevante per il mercato europeo del private credit, i cui asset in gestione sono previsti in forte crescita nei prossimi anni, nell’ambito della più ampia strategia della Capital Markets Union, volta a diversificare le fonti di finanziamento all’economia reale. 

L’Italia si posiziona tra gli Stati membri più aperti all’innovazione: mentre altre giurisdizioni europee (tra cui Germania, Lussemburgo, Irlanda e Francia) hanno esercitato o intendono esercitare l’opzione di vietare i prestiti ai consumatori nel proprio territorio, il legislatore italiano ha optato per la piena apertura, scommettendo sulla diversificazione delle fonti di credito anche nel segmento retail

Sul piano dell’operatività transfrontaliera, il Decreto supera il precedente regime, fondato su una comunicazione preventiva alla Banca d’Italia che, nei fatti, si traduceva in un procedimento autorizzativo implicito. Il nuovo quadro normativo sostituisce tale meccanismo con un semplice obbligo informativo da adempiere all’avvio dell’operatività. Occorre tuttavia precisare che, come osservato dai primi commentatori, la AIFMD2 non crea un vero e proprio “passaporto per il lending” in capo ai FIA, poiché i diritti di passporting restano in capo ai GEFIA e non ai fondi stessi. 

Restano inoltre aperti nodi interpretativi e applicativi rilevanti e sarà essenziale monitorare l’evoluzione della disciplina attuativa che Banca d’Italia e Consob adotteranno nei prossimi mesi (attesa entro il 16 ottobre 2026), valutandone gli impatti operativi e le eventuali criticità applicative. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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