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Pubblicato il c.d. DDL Lavoro: sintesi delle novità per aziende e lavoratori

Pubblicato il c.d. DDL Lavoro: sintesi delle novità per aziende e lavoratori
Data di pubblicazione
10 gen 2025
Il 12 gennaio 2025 entra in vigore la Legge 13 dicembre 2024, n. 203 (la Legge) che mira a semplificare e velocizzare diversi adempimenti legislativi e burocratici con particolare focus sull'incremento della flessibilità per aziende e lavoratori.

Contratti di somministrazione

Si confermano esclusi dal computo del limite quantitativo relativo alla somministrazione a tempo determinato anche i lavoratori assunti dal somministratore a tempo indeterminato, oltre ai lavoratori stagionali o in aziende start-up o in sostituzione di lavoratori assenti o con più di 50 anni. La Legge abroga la previsione che sanciva, nel caso di contratto tra agenzia di somministrazione e lavoratore a tempo indeterminato, i limiti di durata complessiva della missione a tempo determinato presso un utilizzatore pari a 24 mesi.

Lavoro stagionale 

Con una norma di interpretazione autentica, la Legge ricomprende nel novero del lavoro stagionale anche le attività organizzate per fare fronte ad intensificazioni dell'attività lavorativa in determinati periodi dell'anno, nonché ad esigenze tecnico-produttive o collegate ai cicli stagionali dei settori produttivi o dei mercati serviti dall'impresa, secondo quanto previsto dai contratti collettivi di lavoro.

Assenza ingiustificata

Tra le principali novità introdotte dalla Legge, particolarmente attesa dai datori di lavoro, c’è la risoluzione del rapporto di lavoro per assenza ingiustificata del lavoratore. La nuova disposizione sancisce che la risoluzione del rapporto di lavoro per assenza ingiustificata del lavoratore sia da imputare alla volontà di quest'ultimo (integrando, così, un’ipotesi di dimissioni volontarie), nei casi in cui tale assenza si protragga oltre il termine previsto dal contratto collettivo applicato al rapporto di lavoro o, in mancanza di previsione contrattuale, per un periodo superiore a 15 giorni. Il datore di lavoro è tenuto a darne comunicazione alla sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro. Ai fini dell'inefficacia di tali dimissioni, il lavoratore avrà l'onere di provare l'impossibilità di comunicare, per causa di forza maggiore o per fatto imputabile al datore di lavoro, i motivi che ne hanno giustificato l'assenza.

Periodo di prova

In relazione al periodo di prova e in linea con il principio secondo il quale la durata del periodo di prova debba essere proporzionale alla durata del contratto a termine nonché alle mansioni svolte, La Legge fissa un nuovo criterio per il calcolo di eventuali periodi di prova applicati ai contratti a tempo determinato. La durata del periodo di prova è pari ad un giorno di effettiva prestazione ogni 15 giorni di calendario, a partire dalla data di inizio del rapporto lavorativo. In ogni caso, tale periodo di prova non potrà essere inferiore a 2 giorni, né superiore a 15 giorni per i contratti di durata non superiore a 6 mesi; non potrà, invece, essere inferiore a 2 giorni e superiore a 30 giorni nei contratti di durata superiore a 6 mesi e inferiori a 12 mesi.

Smart-working

Il datore di lavoro è tenuto a comunicare, in via telematica al Ministero del Lavoro ed entro 5 giorni dalla data di inizio del periodo, i lavoratori soggetti a modalità di lavoro in smart-working, nonché le date di inizio e fine del periodo di utilizzo del lavoro agile e/o eventuali modifiche.

Conciliazione telematiche

Infine, la Legge prevede la possibilità di svolgere i procedimenti in materia di lavoro (ex. art. 410, 411 e 412ter) in modalità telematica e mediante collegamenti audiovisivi; pratica comunque già utilizzata da numerose sedi di conciliazione e tribunali del lavoro.

Conclusioni

L'approvazione della Legge rappresenta la conclusione di un iter legislativo che introduce, o conferma, misure che mirano a incrementare la flessibilità e a semplificare gli adempimenti burocratici per aziende e lavoratori. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha specificato le numerose interconnessioni tra le misure della Legge con la legge di bilancio 2025 o altre norme adottate nel corso del 2024.

Le previsioni della Legge sembrano meno incisive rispetto alle aspettative createsi durante l’iter di redazione e approvazione; sarà comunque interessante vedere l’effetto pratico dell’applicazione di alcune misure, come – in particolare – quella relativa alle dimissioni per assenza prolungata dal luogo di lavoro.

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