Non più un modello di governance "di default"
Fino ad oggi, il sistema tradizionale (consiglio di amministrazione più collegio sindacale) costituiva il modello di governance di default. Le società che optavano per il modello dualistico o monistico dovevano dichiararlo espressamente nel proprio statuto e tali modelli erano in parte disciplinati mediante rinvio alle norme previste per il sistema tradizionale.
Cosa cambia
Il nuovo articolo 2380 c.c. pone tutti e tre i sistemi di governance su un piano di parità. Ciascun modello è ora disciplinato in modo autonomo, nessun modello dipende dalle disposizioni del sistema tradizionale né rinvia ad esso. Lo statuto si limita a scegliere una delle tre opzioni. Il passaggio da un sistema all'altro ha effetto dall'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio dell'esercizio successivo, salvo diversa disposizione della delibera.
Perché è rilevante
L’intervento normativo conferisce una maggiore discrezionalità sostanziale nella scelta di quale sistema di governance adottare, con il fine ultimo di rafforzare l’attrattività delle società italiane, rendendo i sistemi più facilmente riconoscibili anche da investitori esteri.
Poteri del consiglio, delega e definizione degli adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili
La riforma ridefinisce la struttura e il funzionamento dei consigli di amministrazione attraverso quattro interventi mirati:
L'assetto organizzativo è ora espressamente compito del consiglio
L'articolo 2380-bis c.c. stabilisce che la gestione e l'organizzazione della società, inclusa l’istituzione dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile, siano di competenza esclusiva degli amministratori. Ciò che era in precedenza implicito è ora esplicitato, con chiare implicazioni in termini di responsabilità, qualora gli assetti si rivelino inadeguati.
Separazione delle previsioni in tema di presidente, deleghe, doveri informativi
Il vecchio articolo 2381 c.c., che prevedeva in un'unica disposizione la disciplina: del presidente, dei comitati esecutivi, delle deleghe e dei doveri informativi, è stato suddiviso in tre articoli distinti (articoli 2381, 2381-bis, 2381-ter c.c.). Il nuovo articolo 2381 c.c. delinea la funzione del presidente (convocazione del consiglio, definizione dell'ordine del giorno, coordinamento delle discussioni) è ora disciplinato da una disposizione specifica, il che rende più agevole individuare e far rispettare i relativi obblighi.
Le decisioni in caso di crisi di impresa non possono essere delegate
Ai sensi del nuovo articolo 2381-bis c.c., il consiglio di amministrazione decide nella sua totalità in merito al ricorso agli strumenti di gestione delle crisi di impresa e di risoluzione dell’insolvenza (compresi il contenuto di eventuali proposte e le condizioni di un piano di ristrutturazione). Tale decisione non può essere delegata a comitati esecutivi o a singoli amministratori. Il messaggio è chiaro: in situazioni di crisi, la responsabilità collettiva del consiglio di amministrazione è imprescindibile.
Una nuova “norma di affidamento” per gli amministratori non esecutivi
L’articolo 2381-ter c.c. codifica il dovere di agire con cognizione di causa e l’obbligo del presidente di garantire che tutte le informazioni necessarie pervengano a tutti gli amministratori. Introduce soprattutto una clausola di salvaguardia: gli amministratori non esecutivi possono ragionevolmente fare affidamento sulle informazioni ricevute in conformità con la legge e lo statuto. Ciò non esclude i loro doveri di vigilanza, ma fornisce un criterio più chiaro per le future valutazioni in materia di responsabilità.
Doveri degli amministratori: nuove regole su informazioni, conflitti e concorrenza
Il divieto di appropriazione delle "corporate opportunity" entra nel Codice civile
Il nuovo articolo 2390-bis c.c. vieta agli amministratori di utilizzare, a proprio vantaggio o a vantaggio di terzi, dati, informazioni o opportunità di affari di cui siano venuti a conoscenza nell'esercizio delle proprie funzioni. La violazione comporta la potenziale revoca e la responsabilità per danni. Ciò allinea il diritto italiano alle dottrine delle corporate opportunity tipiche degli ordinamenti di common law ed è particolarmente rilevante per gli amministratori con ruoli sovrapposti in strutture di gruppo o portafogli venture-backed.
I regimi sui conflitti di interesse possono ora essere inaspriti dalla società
L'articolo 2391 c.c. mantiene il quadro vigente in materia di interessi degli amministratori, ma aggiunge uno strumento significativo: lo statuto o i regolamenti consiliari possono ora imporre condizioni, procedure o limiti aggiuntivi alla partecipazione dell'amministratore in conflitto alle riunioni del consiglio, fino alla piena esclusione. In precedenza, la norma non consentiva espressamente l'esclusione; le società possono ora andare oltre il minimo e progettare protocolli per i conflitti su misura, adeguati al proprio profilo proprietario.
Gli obblighi di non concorrenza e di utilizzo delle informazioni si applicano ora anche ai direttori generali
Il nuovo articolo 2396-bis c.c. estende ai direttori generali l'intera serie di divieti precedentemente riservati agli amministratori: divieto di partecipare a società in nome collettivo in aziende concorrenti, divieto di svolgere attività concorrenziali, divieto di ricoprire cariche di amministrazione o direzione presso concorrenti e divieto di abuso di informazioni o opportunità aziendali. In caso di violazione, i direttori generali sono tenuti al risarcimento dei danni. Le società dovrebbero rivedere i contratti di gestione esistenti per garantire la conformità.
Un corpo normativo unitario in materia di organi di controllo per tutti i modelli di governance
Si tratta del cambiamento più significativo dal punto di vista strutturale. La riforma introduce un corpo normativo unificato che include tutte le disposizioni in materia di organi di controllo (articoli da 2396-ter a 2396-novies c.c.) che si applica a tutti i modelli di governance — sia quello tradizionale, sia quello con consiglio di sorveglianza, sia quello con comitato per il controllo di gestione. In precedenza, le norme di controllo per i sistemi dualistico e monistico erano in gran parte elaborate mediante rimandi al modello tradizionale, creando lacune e incertezze interpretative.
Cosa copre il quadro comune: denunce all'organo di controllo e al tribunale (in sostituzione degli abrogati articoli 2408 e 2409 c.c.); doveri e poteri ispettivi dell'organo di controllo; cause di ineleggibilità e decadenza; regole di funzionamento; e la revisione legale dei conti.
Ciascun modello dispone poi del proprio capitolo autonomo: la ridefinita Sezione VI-bis prevede una disciplina completa e indipendente per: (i) il sistema con collegio sindacale (articoli 2396-decies – 2404 c.c.); (ii) il sistema con consiglio di sorveglianza (articoli 2409-novies - 2409-quinquiesdecies c.c.); e (iii) il sistema con comitato per il controllo sulla gestione (articoli 2409-septiesdecies - 2409-noviesdecies c.c.). Le precedenti denominazioni "dualistico" e "monistico" sono eliminate dal testo normativo.
La conseguenza pratica è che le società che adottano qualsiasi modello di governance possono ora consultare un corpus unico e completo di norme, anziché navigare in un mosaico di rinvii. Le precedenti disposizioni di rinvio (articoli 2409-octies e 2409-sexiesdecies c.c.) sono abrogate.
Limitazione della responsabilità dei sindaci
Pur essendo stata tecnicamente introdotta dalla L. 35/2025 (in vigore dal 12 aprile 2025), la limitazione della responsabilità dei sindaci ai sensi dell'articolo 2407 c.c. è parte integrante dell'architettura di vigilanza della riforma ed è espressamente presa in considerazione dal D.Lgs. 47/2026. I componenti del collegio sindacale delle società non quotate rispondono ora dei danni, salvo i casi di dolo, fino a un importo massimo calcolato come multiplo della retribuzione annua. La limitazione è concepita per rendere il ruolo più sostenibile e attrattivo, preservando al contempo gli incentivi per un controllo efficace. Per le società quotate e per quelle ammesse alle negoziazioni su sistemi multilaterali di negoziazione, invece, il D.Lgs. 47/2026 ha introdotto il nuovo articolo 151.2 del Testo Unico della Finanza, il quale deroga espressamente al regime dei liability caps di cui all'articolo 2407, comma 2, c.c. e ripristina il regime di responsabilità solidale e illimitata dei componenti del collegio sindacale, in linea con il regime previgente alla L. 35/2025.
Punti chiave per le S.p.A.
Le società per azioni dovrebbero pertanto agire su diversi fronti:
- Revisione del modello di governance. Tutti e tre i sistemi godono ora di pari status. Le società dovrebbero valutare se il loro attuale modello sia ancora adeguato alle loro esigenze o se sia opportuno un cambiamento.
- Regolamenti e procedure del consiglio di amministrazione. Le norme interne in materia di delega, flussi informativi e protocolli di gestione delle crisi di impresa devono essere aggiornate per allinearsi agli articoli 2380-bis, 2381-bis e 2381-ter c.c.
- Politiche in materia di conflitto di interessi. La nuova flessibilità prevista dall’articolo 2391 c.c. consente alle società di adottare regole più rigorose, compresa l’esclusione degli amministratori, che dovrebbero essere prese in considerazione e, se adottate, documentate nello statuto o nel regolamento del consiglio di amministrazione.
- Contratti di gestione. I contratti di lavoro e di prestazione d’opera degli amministratori e dei direttori generali dovrebbero essere rivisti alla luce dei doveri ampliati in materia di non concorrenza e di utilizzo delle informazioni.
- Governance degli organi di controllo. Il quadro unificato e il nuovo limite di responsabilità richiedono una revisione del ruolo, della composizione e delle regole di funzionamento degli organi di controllo.
La riforma rappresenta un'opportunità per modernizzare le strutture di governance, chiarire le responsabilità e raggiungere un migliore equilibrio tra flessibilità e controllo e le società che agiranno tempestivamente saranno nella posizione migliore per trarne vantaggio.
*Davide Paolo Arleo (Stagiare Corporate) ha collaborato alla stesura di questo articolo